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In questa sezione abbiamo raccolto le domande più frequenti su cos’è e come funziona la Formazione Finanziata e chi può beneficiarne. Per ogni dubbio o ulteriore richiesta, non esitate a contattarci scrivendo a info@ricres.it.

Che cos’è la Formazione Finanziata?

La Formazione Finanziata è l’attività di formazione, la cui erogazione, viene coperta con risorse non direttamente spese dal soggetto che ne beneficia, bensì da risorse provenienti da programmi pubblici, quali le risorse comunitarie – nazionali – regionali e, per la formazione long-life learning dei lavoratori, dai Fondi Interprofessionali. La Formazione Finanziata può essere rivolta a diverse tipologie di utenza e tende ad essere suddivisa in due ambiti principali: formazione rivolta a neodiplomati e disoccupati e formazione rivolta ai lavoratori. RiCreS. ha come principale attività lo sviluppo di Piani Formativi rivolti alle imprese e ai loro lavoratori e finanziati con i Fondi Interprofessionali e con altre linee di finanziamento, quali il Fondo Nuove Competenze e il Fondo Sociale Europeo.

Chi può partecipare ai corsi di Formazione Finanziata?

L’accesso alla Formazione Finanziata è rivolta a tutti: disoccupati, neodiplomati e lavoratori. Per quanto concerne la formazione continua finanziata con i fondi interprofessionali, possono essere destinatari delle iniziative formative i dipendenti di imprese in regola con i versamenti contributivi, anche se non ci sono limitazioni alla presenza in aula di uditori (per esempio, altri collaboratori aziendali).

Che cos’è un Fondo Paritetico Interprofessionale?

Un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua è un organismo di natura associativa promosso dalle organizzazioni sindacali e finalizzato alla promozione di attività di formazione a favore dei lavoratori delle aziende che vi aderiscono. Condizione indispensabile per un’azienda per poter usufruire delle risorse messe a disposizione da un Fondo è essere iscritta a esso: in questo modo l’azienda potrà destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti.

Che corsi finanzia il Fondo Paritetico Interprofessionale?

Il Fondo Paritetico Interprofessionale può finanziare in tutto o in parte:

    1. piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali;
    2. eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
    3. piani di formazione o di riqualificazione  professionale previsti dal Patto di formazione previsto dalla legge 26/2019.

Il fondo può anche finanziare, in  tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

Chi può aderire a un Fondo Paritetico Interprofessionale?

A un Fondo Paritetico Interprofessionale possono aderire:

    1. Datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria e che applicano integralmente i contratti collettivi di riferimento;
    2. in caso di gruppi di imprese, la Società capogruppo, esclusivamente per i propri lavoratori e lavoratrici, per quelli del gruppo ovvero una delle società che costituiscono il gruppo;
    3. consorzi di imprese costituiti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori e lavoratrici o per quelli delle aziende consorziate;
    4. Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).

Come si aderisce a un Fondo Paritetico Interprofessionale?

Aderire a un Fondo Interprofessionale è molto semplice e non comporta alcun onere aggiuntivo per l’azienda, che potrà così beneficiare di risorse per offrire ai propri dipendenti azioni formative gratuite in risposta ai propri fabbisogni. Ogni datore di lavoro può aderire soltanto a un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti allo stesso contratto di categoria. L’adesione può essere effettuata anche a un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza. Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi. L’adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. L’atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca vanno comunicate dall’azienda direttamente all’INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2. I datori di lavoro che decidano di non aderire ad alcun fondo sono comunque obbligati al versamento che viene fatto confluire in fondi rotativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e della Finanza e utilizzato per le finalità previste dalla norma relativa  al contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Quali sono i vantaggi di aderire a un Fondo Paritetico Interprofessionale?

Aderire a un Fondo comporta numerosi vantaggi, tra i quali:

    1. accrescere la competitività dell’impresa;
    2. partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai bisogni e alla realtà dimensionale dell’impresa;
    3. soddisfare le proprie esigenze formative;
    4. consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato grazie all’aumento di know how conseguente alla valorizzazione professionale dei dipendenti;
    5. assicurare formazione gratuita all’impresa.

Chi attua i Piani di Formazione Finanziata?

Possono attuare i Piani formativi i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    1. strutture interne alle imprese, ove esistenti;
    2. soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di Formazione Finanziata presso una delle Regioni italiane;
    3. soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
    4. società di consulenza e formazione non in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e/o d) con almeno 5 anni di presenza sul mercato e un fatturato di almeno 500.000 euro nell’ultimo bilancio approvato, riferito alle sole attività formative;
    5. ATI (Associazione Temporanea di Imprese) o ATS (Associazione Temporanea di Scopo); in tal caso, il soggetto capofila dovrà essere uno di quelli indicati alle precedenti lettere.

Con quali Fondi Paritetici Interprofessionali opera il RI.CRE.S?

I Fondi con cui il RiCreS opera maggiormente sono: